ICI - Imposta Comunale sugli Immobili

iciA decorrere dal 1° gennaio 2008 non si paga più l'ICI per l'abitazione principale per gli immobili rientranti nelle categorie A2, A3, A4, A5, A6 e A7 e relative pertinenze (primo garage, cantine e soffitte).

Le abitazioni principali e loro pertinenze rientranti nelle Categorie Catastali A1 (Abitazioni signorili), A8 (Ville) e A9 (Castelli), continuano a pagare l'ICI con l'aliquota del 5 per mille. (É ancora vigente la detrazione per abitazione principale pari a €. 103,29).

LE SECONDE CASE in uso a parenti di primo grado (ivi residenti), CONTINUANO AD ESSERE SOGGETTE AL PAGAMENTO DELL'ICI con aliquota agevolata pari al 6 per mille.


LE SECONDE CASE CONTINUANO AD ESSERE SOGGETTE AL PAGAMENTO DELL'ICI con aliquota pari al 6,75 per mille.

Le aree fabbricabili sono soggette ad aliquota pari al 6 per mille.

Si ricorda che i termini per il pagamento dell'acconto dell'imposta scadranno l'acconto in data 16/06/2010 e il saldo in data 16/12/2010.